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Ordinanza Previsione e Prevenzione Incendi, Pulizia
Data pubblicazione : 31-05-2012

Ordinanza Previsione e Prevenzione Incendi, Pulizia

 logoCOMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO                                

                                 Provincia di Cosenza                                                                               

 

Via Nazionale n. 16 CAP 87020                                      Tel. 0985 5453 – Fax 0985 5510

 

 

Ordinanza   n° 6    del   30.05.2012     prot. n° 3745

 

OGGETTO: Previsione e Prevenzione Incendi, Pulizia.

 

IL SINDACO

quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992

Vista la legge 225/92 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”

Vista la Legge 21/11/2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Visto l’art.38 della Legge 142/90;

Visto il D.Lvo n. 112/98 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi

boschivi:

Visto il D.Lvo n. 267/2000;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007, n. 3606, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Sicilia in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;

Visto il Piano anti incendi boschivi AIB della Regione Calabria per il triennio 2010/2012 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 427 del 10/06/2010;

Viste le Ordinanze Sindacali n. 1 del 05/01/2012 e n. 2 del 09/01/2012 di “Divieto di pascolo e caccia su aree del territorio comunale, ed in particolare sulle aree percorse dal fuoco” e “Manutenzione e pulizia fossi e canali, manutenzione delle ripe delle strade, da eseguirsi ai fini di prevenzione”

Viste le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

Visti gli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale;

 

Considerato che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

Rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti o abbandonate ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

INVITA

i cittadini, in caso di avvistamento incendio, di avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

  • Corpo Forestale dello Stato tel. 1515
  • Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115
  • Comando Polizia Municipale di Santa Maria del Cedro tel. 0985.5454

ORDINA QUANTO SEGUE:

 

1.        È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree incolte o in stato di abbandono, o in precario stato di manutenzione, ovvero costituenti pertinenze di villette, stabili o condomini, od anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di provvedere, entro il 14 giugno 2012

  • Alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione. La pulitura deve essere estesa, in genere, a tutta l’area interessata, compresi eventuali scarpate e cigli stradali o margini dei marciapiedi fronteggianti la proprietà, e di essa facenti parte;
  • Allo sgombero da detriti, immondizie e quant’altro possa essere veicolo di incendio;
  • Al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;
  • nonché di assicurare in tali aree, fino al 30 settembre 2012, il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l’immissione di rifiuti di qualsiasi tipo;

2.        È vietato, nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2012, accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, lungo le strade ricadenti all’interno del territorio comunale, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera e pericolo immediato di incendio

3.        Effettuare, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco con le seguenti larghezze:

  • Non inferiore a mt. 10,00 nei terreni pianeggianti;
  • Pari a mt. 20,00 nei terreni con pendenza uguale o superiore al 20%;
  • Pari a mt. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%.

La presente ordinanza, riveste carattere di urgenza, ed è immediatamente eseguibile. Il corpo di polizia municipale, e tutte le forze di pubblica sicurezza operanti sul territorio sono incaricate di fare rispettare la presente ordinanza.

D E M A N D A

 

All’Ufficio di Polizia Municipale ed alle Forze dell’ordine per l’esecuzione puntuale della presente ordinanza;

 

DIFFIDA E SANZIONI

 

Decorso il termine del 14 giugno 2012, il semplice accertamento, da parte degli organi competenti, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza consentirà titolo per l’avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 10 a 3 giorni, secondo la gravità della situazione) e con obbligo di comunicare l’avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena la sanzione,

L’accertata violazione delle disposizioni della presente ordinanza, comporterà l’applicazione delle seguenti sanzioni con le modalità di cui all’art. 16 della Legge 24/11/1981 n.689:

  • in caso di mancata comunicazione, entro il termine all’uopo assegnato, dell’avvenuto adempimento degli interventi intimati con diffida, tale da pregiudicare l’esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00, anche se successivamente dovesse accertarsi l’avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, la trasmutazione di tale sanzione in quella di cui al punto successivo;
  • in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui alla presente ordinanza, assimilando ciò all’abbandono o deposito di rifiuti pericolosi, si applicherà la sanzione da € 105,00 a € 620,00, ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo 152/06, e contestuale informativa alla Prefettura ed all’Autorità Giudiziaria (art. 650 C.P., nonché art. 449 C.P. se è stato cagionato incendio colposo) per i successivi provvedimenti conseguenziali, oltre all’intervento sostitutivo dell’Ente, in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;
  • in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito sanzione pecuniaria amministrativa da € 159,00 ad € 639,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;
  • in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo specificato nella presente ordinanza, sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo aggiornamenti dei suddetti importi, e salvo quant’altro previsto in materia penale, specie nell’eventualità di procurato incendio.
  • Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all’art.10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale “catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all’art.11 nel caso di accertamento di responsabilità nell’incendio.
  • L’abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i., .

Ogni violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,82 ad € 258,23 prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

 

DISPONE

 

Che:

  • l’Ufficio tecnico comunale ed il servizio di Polizia Locale sono incaricati della
  • comunicazione e della sorveglianza dell’esecuzione della presente ordinanza;
  • La massima pubblicizzazione della presente Ordinanza e la pubblicazione della stessa sul
  • sito internet del Comune.
  • La presente ordinanza sia trasmessa, per i provvedimenti di competenza, a :

o   Comando della Polizia Municipale - sede;

o   Responsabile dell’Ufficio tecnico – sede;

o   Comando Stazione dei Carabinieri – Santa Maria del Cedro;

o   Protezione Civile Regione Calabria – loc. Germaneto – 88100 Catanzaro;

o   S.E. Sig. Prefetto della Provincia di Cosenza, P.zza XI Settembre – 87100 Cosenza;

o   Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato - Via Giacomo Matteotti,

87020 - Sangineto, CS ;

o   Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Cosenza – Via della

o   Repubblica 56, 87100 Cosenza;

o   Corpo Polizia Provinciale – Corso Telesio 5, 87100 Cosenza.

 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il competente Tribunale Amministrativo, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

 

Santa Maria del Cedro, 30 maggio 2012

 

Il Sindaco

Dott. Giuseppe AULICINO F.to all’originale

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